
Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata di un immobile (Asta) o nel caso di Soluzione Stragiudiziale a Saldo e Stralcio (Pre Asta ed Esdebitamento), il Giudice ORDINA all’Agenzia Entrate, la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche, tramite apposita ordinanza che DEVE essere eseguita IMMEDIATAMENTE senza ulteriori richieste di certificazioni relative alla mancata opposizione o altro, richiesta “arbitrariamente” da parte dell’Agenzia delle Entrate (ex conservatoria dei registri immobiliari
oggi “ufficio del territorio”).
Lo stabilisce la recentissima sentenza della Cassazione 28387/20, pubblicata lo scorso 14 dicembre 2020.
L’immobile dunque, deve essere trasferito LIBERO da pesi e pregiudizievoli a seguito del decreto di trasferimento emesso dal Giudice che ne ORDINA la cancellazione di ogni gravame e pregiudizievole , quali ipoteche e pignoramenti ex articolo 586 cpc.
L’immobile e quindi trasferito all’aggiudicatario (in caso di asta) all’acquirente (in caso di Stragiudiziale a Saldo e Stralcio), LIBERO da ogni peso e pregiudizievoli ormai estinti dall’ordinanza del Tribunale e l’ex
conservatore dei registri immobiliari, oggi Agenzia delle Entrate – ufficio del Territorio, è OBBLIGATO a eseguire IMMEDIATAMENTE la cancellazione delle relative ipoteche e pignoramenti, a prescindere dalle eventuali opposizioni esecutive ex art. 617 cpc che dovessero presentarsi entro i termini previsti.Il Procuratore generale presso la Suprema corte di Cassazione, ribadisce come il FUNZIONARIO dell’AGENZIA delle ENTRATE, – rischia grosso – nell’esimersi dal cancellare immediatamente ipoteche e pignoramenti gravanti sull’immobile per cui il Giudice ne ha ordinato la cancellazione, pretendendo ulteriore certificazione ulteriore attestante che il decreto di trasferimento dell’immobile sia inoppugnabile o definitivo.
L’impiegato dell’Agenzia Entrate, in tale circostanza, rifiuta un atto d’ufficio nel differire l’ordine emesso da un Giudice ed ESPONE SE STESSO, oltre all’amministrazione che rappresenta, a responsabilità in sede civile, penale, contabile, amministrativa e disciplinare.
In estrema sintesi, NON rientra infatti nel potere del funzionario dell’Agenzia delle Entrate né dell’ente che rappresenta, stabilire se dare o meno attuazione a un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.
Nello specifico, la pubblicità immobiliare ha il compito di rendere visibili ipoteche e i pignoramenti fino al momento della liquidazione.
Il decreto di trasferimento emesso dal Giudice di competenza, LIBERA l’immobile dalla procedura esecutiva in quanto quest’ultima soddisfatta dal ricavato dell’asta o meglio ancora ESTINTA nel caso di accordo Stragiudiziale a Saldo e Stralcio.
Quando un atto ha per oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione oppure dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la pubblica amministrazione (Agenzia Entrate nello specifico) DEVE ESEGUIRE i provvedimenti dell’autorità giudiziaria senza arrogarsi alcun arbitrio in quanto non ha alcun potere di impedire o posticipare l’efficacia del decreto di trasferimento e cancellazione di ipoteche e pignoramenti, emesso da un’ordinanza di un Giudice.
Noi di LIBERAMI siamo convinti che servono regole certe e inequivocabili per garantire la tutela di chi si espone all’acquisto di immobili gravati da ipoteche e pignoramenti, garantendo la massima AFFIDABILITÀ fiducia e serietà soprattutto nei casi da noi trattati, relativi alle Soluzioni Stagiudiziali a Saldo e Stralcio e Esdebitamento.
Le riforme approvate negli ultimi quindici anni vanno esattamente in questa direzione.
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